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RETROVISORE ESTERNO obbligatorio – (1977 e 1986)

Retrovisore esterno

La regola generale dettata dalla Legge 27 dicembre 1973, n. 942 ha prescritto l’obbligo di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, dal 01 gennaio 1977, su tutti gli autoveicoli ed i veicoli con più di due ruote muniti di cabina (il traino di caravan e TATS richiede due dispositivi retrovisori esterni di cui uno per lato).

Obbligo di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro dal 18 luglio 1986 (vedi Legge 11.01.1986, n. 3): – su tutti i ciclomotori;

Obbligo di due dispositivi retrovisori esterni dal 18 luglio 1986 (vedi Legge 11.01.1986, n. 3):
– su tutti i motocicli (per i motocicli omologati dal 18.07.1986 al 10.06.2001 erano prescritti due dispositivi retrovisori, di cui uno per lato, solo se la velocità massima per costruzione è superiore a 100 km/h; mentre prima del 18.07.1986 era sufficiente un solo retrovisore);

 

PRESCRIZIONI GENERALI NAZIONALI

SANZIONI: la mancanza del dispositivo retrovisore quando prescritto è sanzionata dall’art. 72, comma 13, del Codice della Strada che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 80,00. ( 4ago16 )

Ecco le silhouette anni 60 senza retrovisore esterno

Negli anni ’70 solo lato guidatore

Negli ’80 obbligatori anche lato passeggero

Così le Moto

Modello di retrovisore esterno sportivo anni 50 e 60

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